Importa documenti da foglio Excel

Importa documenti da foglio Excel

Un’utile funzione presente in Softa Gestionale consente in tutti i tipi di documento che si possono creare in Softa di importare il contenuto di dati provenienti da un foglio Excel.

Questa funziona risulta molto utile ad esempio per importare un inventario di magazzino, per importare un file inviato da un cliente nella quale sono stati riportati i codici articoli e le quantità da lui desiderate.

E’ importabile un foglio excel proveniente dalla azienda fornitrice, la quale mi ha inviato un foglio excel contenente descrizione, codice, quantità, prezzo e sconto fornitore.

Se poi sono presenti altre informazioni non importabili   ( vedi elenco campi sotto riportati) non preoccupatevi, comunicaci cosa occorre importare e noi provvederemo ad inserire il campo che necessita.

per importare sarà sufficiente inserire un documento, predisporsi sul corpo del documento e in questa situazione sarà presente un comodo pulsante intitolato “Importa Da” contraddistinto dall’icona di Excel.

A quel punto si aprirà una finestra nella quale sarà sufficiente selezionare il file da importare.

Ricordiamo che Il formato del file che si potrà importare dovrà essere necessariamente di tipo .XLS.

Se non lo fosse si potrà semplicemente aprire il file desiderato con excel e salvare lo stesso con salva con nome e salvarlo in cartella di lavoro XLS 07/2003.

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Programma Parcelle, programma Fatture con ritenuta di acconto

E’ bene ricordare che quando si parla di ritenute d’acconto si può parlare di due ben differenti argomenti:

1) Ritenute d’acconto subite.

2) Ritenute d’acconto effettuate.

Quindi se state cercando un programma per gestire le ritenute d’acconto è bene sapere a quali ritenute vi state riferendo.

Vediamo quindi la differenza delle prime rispetto alle seconde.

Le ritenute d’acconto subite sono importi che i vostri clienti tratterranno dal pagamento delle fatture che emetterete.

Le ritenute d’acconto effettuate invece sono gli importi che dovrete trattenere prima di pagare alcune fatture passive e/o parcelle per le quali è prevista la ritenuta d’acconto.

Riferendoci quindi alle fatture e/o parcelle che dovrete emettere nei confronti dei vostri clienti, è indispensabile individuare quali sono le categorie di operatori economici che emettono fatture e/o parcelle soggette a ritenute d’acconto.

Quali sono i redditi sottoposti a ritenuta?

Sono soggetti a ritenuta d’acconto gli operatori che mettono compensi:

  • per prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
  • per prestazioni rese a terzi o nel loro interesse;
  • per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • quelli sugli utili provenienti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è composto esclusivamente dalla prestazione lavorativa;
  • quelli sugli utili per promotori e soci fondatori di S.p.a., in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • quelli sui redditi relativi alla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
  • quelli sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Non sono invece sottoposti a ritenuta:

  • i compensi dal valore inferiore di 25,82 euro, corrisposti da enti pubblici o privati, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

La base imponibile della ritenuta d’acconto

Rientrano nella base imponibile:

  • compensi professionali;
  • rimborsi a piè di lista (effettivamente sostenute) per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.

Non concorrono alla base imponibile:

  • contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale;
  • compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.

Il programma di contabilità ed il programma di gestione fatture della Softa consente la gestione sia delle ritenute d’acconto subite che la gestione delle ritenute d’acconto effettuate.

Come si registrano le Parcelle e/ Fatture passive con ritenuta d’acconto

Entrando nel merito di come si registrano le fatture passive /o Parcelle ricevute riportanti un importo per le ritenute d’acconto qui di seguito vi mostreremo quali accorgimenti adottare.

Prima di iniziare la registrazione contabile è bene controllare che nel vostro database sia presente quanto segue:
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Ottimizzatore di percorso

Ottimizzatore di percorso

Google maps, come tutti ormai sapranno, in base alle destinazioni digitate di volta in volta, presenta un itinerario rispettando la sequenza degli indirizzi inseriti.

L’ottimizzatore di percorso Softa, può invece, suggerire gli indirizzi provenienti da un’anagrafica, quindi non devi più digitarli, anzi potrai filtrare l’elenco in base ai criteri che desideri.

Selezionate le destinazioni desiderate, l’ottimizzatore presenterà il miglior itinerario da percorrere per toccare tutte le destinazioni selezionate percorrendo meno km e nel miglior tempo.

Per provare l’ottimizzatore senza gli indirizzi proposti un click sul seguente link:

Ottimizzatore di percorso indirizzi da digitare

per accedere con gli indirizzi provenienti da un database di prova digita:

Ottimizzatore di percorso indirizzi automatici

comparirà una finestra di accesso dove sarà necessario inserire le seguenti credenziali:

nomeutente demo1
password demo1
ditta demo

Login Ottimizzatore di percorso

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Dichiarazioni d’intento cosa sono e programma per la gestione

Dichiarazioni d’intento cosa sono e programma per la gestione

Dichiarazioni d'IntentoL’art. 20 del decreto sulle Semplificazioni fiscali, in vigore dal 13 dicembre 2014 ha introdotto nuove regole per la trasmissione delle dichiarazioni d’intento, che hanno profondamente modificato la disciplina della comunicazione delle dichiarazioni d’intento, relative ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali.

La norma indica che l’esportatore è tenuto ad inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta di presentazione.

L’art. 20 del decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), sancisce che l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più al fornitore di quest’ultimo.

L’esportatore è tenuto ad inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e rilascia un’apposita ricevuta di presentazione.

L’esportatore dovrà consegnare al fornitore, oppure in dogana, una copia della dichiarazione d’intento della relativa ricevuta.

Il fornitore avrà l’onere di verificare l’avvenuta trasmissione alla agenzia delle Entrate prima di emettere documento fiscale in regime di non imponibilità IVA (Art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972).

Rimangono invariati per il fornitore, l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni di intento ricevute, l’obbligo di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento.

Il modello da utilizzare

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche per l’invio (Provvedimento del 12 dicembre 2014).

Il modello deve essere compilato e trasmesso telematicamente dall’acquirente per ogni singola dichiarazione d’intento rilasciata. Il dichiarante, inoltre, deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.

Il controllo da parte del fornitore

Il fornitore dell’esportatore abituale che ha ricevuto la dichiarazione di intento con relativa presentazione è tenuto a effettuare un riscontro telematico, ossia a verificare l’effettiva corrispondenza tra il documento ricevuto e quanto trasmesso dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

Tale riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative:

– tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, consultando l’apposita funzione ad accesso libero che consente di effettuare la ricerca inserendo i codici fiscali (dell’esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica;

– mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

A causa dei tempi tecnici necessari all’implementazione di questa seconda modalità, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sarà inizialmente visibile la sola ricevuta di trasmissione e, solo in un secondo momento, il relativo documento.

Resta immutato, infine, per il fornitore l’obbligo di riepilogare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

Il sistema sanzionatorio

La vecchia disciplina sanzionatoria, contenuta nell’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, puniva con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta il cedente o prestatore che ometteva di inviare, nei termini previsti, la comunicazione d’intento (o la inviava con dati incompleti o inesatti).

La nuova disciplina prevede la medesima sanzione applicabile però laddove il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale, in regime di non imponibilità, senza aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione di intento e oltretutto, in presenza di dichiarazioni di intento senza riscontro di avvenuta presentazione all’Amministrazione finanziaria.

Da qui l’enorme importanza di un accurato controllo delle dichiarazioni di intento ricevute e di un immediato riscontro come su illustrato.

 

Cosa fare per gestire al meglio le dichiarazioni di intento con il programma di contabilità Softa.

1)  Controllare che esista nelle tabelle Iva un apposito codice Iva come da immagine seguente:

Codice Iva Non Imponibile art. 8 Dichiarazioni di intento2) Inserire in Anagrafica clienti, scheda “Dati Contabili” , campo “Cod. Iva Speciale” il codice IVA come da es. NI8.

3) Inserire in anagrafica clienti, nella scheda titolata esenzione la dichiarazione di intento rilasciata dal cliente come da esempio seguente:

Esempio di dichiarazione di intento da inserire prima di emettere le fatture

E’ presente anche una colonna di terminato. Tale colonna abitualmente non deve essere selezionata, necessiterà selezionarla solo se, nell’arco dell’anno a cui fa riferimento la dichiarazione, sono state emesse fatture per un totale prossimo a quanto indicato nella colonna di importomassimo.

Il programma Softa, non consente l’inserimento di fatture per un importo che farebbe superare complessivamente l’importo massimo.

Ad. esempio: La dichiarazione ha un importo massimo di 10.000, sono state già emesse fatture per un valore totale di euro 9.000, il cliente nel mese in corso ha acquistato 1.500 euro, ebbene in questa circostanza su inseirmento di un DDT verrà segnalata l’esaurimento del plafond e durante l’emissione delle fatture, le fatture che potrebbero superare il plafond non verranno fatturate. In questo caso necessiterà mettere una spunta su terminato ed inserire una nuova dichiarazione di intento. Solo con questa modalità si potranno emettere nuove fatture in esenzione.

 

Agenzia delle Entrate – riferimenti normativi