I fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pur dovendo esporre l’IVA in fattura, non sono tenuti al suo versamento.
Tale nuovo meccanismo, denominato split payment, sposta l’onere del versamento dell’IVA sulle fatture attive dal venditore all’acquirente.
I fornitori che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi non dovranno pertanto pagare l’imposta indicata sulle fatture e di conseguenza nella liquidazione periodica non dovranno riportare l’importo dell’IVA addebitato.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment devono emettere la fattura in applicazione dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, avendo, però, cura di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Tale meccanismo, confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2015 – riguarda soltanto le operazioni documentate mediante l’emissione della fattura, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e non riguarda gli scontrini fiscali e le ricevute fiscali ma solo ed esclusivamente le fatture.
I soggetti passivi in questione sono inoltre tenuti:
- ad annotare le fatture emesse dei registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA;
- non computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
In altri termini, sebbene l’IVA relativa alle operazioni in commento debba essere separatamente esposta in fattura, la stessa non deve essere considerata ai fini del calcolo della liquidazione periodica.
A breve le nostre procedure provvederanno a gestire la problematica dello split payment.
Contestualmente alla registrazione dell’operazione in contabilità generale, contabilizzeremo il credito nei confronti della P.A. con contropartita il ricavo relativo alla vendita e/o prestazione effettuata mentre l’imposta, che verrà versata all’erario direttamente dalla P.AA, sarà immediatamente stornata nella stessa registrazione.
Ne consegue che verrà neutralizzata l’imposta indicata in fattura.
Per ottenere tale registrazione contabile, sarà necessario creare un nuovo codice Iva, ad esempio 22SP, riportando la percentuale IVA 22%, 100% detraibilità ma facendo attenzione ad apporre una spunta nell’apposito check dello split payment.
La creazione di questo codice Iva produrrà la automatica creazione di un nuovo codice IVA che sarà simile al codice 22SP ma con codice 22SP-, tale codice verrà utilizzato dalle nostre procedure in automatico per stornare contestualmente l’IVA soggetta alla “scissione dei pagamenti”. Non è consigliato utilizzare il codice 22SP- per altri scopi.
Ricordiamo inoltre che è molto importante indicare sulle fatture emesse, a partire dal 1° gennaio 2015, che l’imposta non verrà incassata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente/prestatore e andrà stornata contestualmente alla registrazione della fattura.
Emessa la prima fattura e/o inserita la prima registrazione vi consigliamo di controllare che sia stato inserito lo storno contestuale riportante lo stesso importo IVA con segno – e codice IVA 22SP-.
Si rileva infine che, anche in considerazione dell’incertezza normativa e del fatto che l’art. 17-ter ha trovato applicazione già a decorrere delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, in ossequio ai principi sanciti dallo Statuto del Contribuente si considerano salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 9 febbraio 2015 (data di pubblicazione della circolare n. 1/E/2015) che hanno versato l’IVA secondo le modalità ordinarie.
In altri termini l’eventuale versamento dell’imposta non viene sanzionato.
Ne deriva che:
- se l’imposta addebitata in fattura è stata già pagata dalla Pubblica Amministrazione e il fornitore ne ha tenuto conto nella liquidazione periodica, non occorrerà effettuare alcuna variazione;
- se al contrario, il fornitore ha emesso erroneamente la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” questi è tenuto a correggere il proprio operato e ad esercitare la rivalsa secondo i modi ordinari. In tal caso, le PA sono tenute a corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
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