Applicazione WEB fatture elettroniche attive passive contabilità automatica

Applicazione WEB fatture elettroniche attive passive contabilità automatica

E-FATTURA – Applicazione WEB per inviare alla Agenzia delle Entrate le fatture attive emesse, ricevere fatture passive dei fornitori, creare quasi in automatico la contabilità.

  • E-fattura è l’applicazione WEB di Softa che consente ad aziende private, ditte individuali, liberi professionisti e altri soggetti titolari di partita IVA di inviare e ricevere fatture elettroniche a clienti privati (B2B) , alla Pubblica Amministrazione (B2G) ed alle persone fisiche (B2C).
  • Il servizio è richiamabile direttamente sia da un browser che da menu Softa.
  • Requisito essenziale per il funzionamento è il possesso di almeno una licenza del package Vendite di Softa8.
  • L’utilizzo di E-fattura è gratuito fino alla creazione degli XML delle fatture emesse ai clienti. Questa nuova funzionalità apparirà negli attuali menù, i clienti Softa non dovranno sottoscrivere alcun abbonamento. Sarà possibile scaricare i file in download ed inviarli direttamente alla Agenzia delle entrate senza alcun intermediario. La Agenzia delle entrate inoltrerà le fatture dei vostri clienti utilizzando l’indirizzo  PEC o utilizzando il codice codice di destinazione che avrete inserito in anagrafica del cliente. Sempre la Agenzia delle entrate farà pervenire a voi, sullo stesso portale, le fatture dei vostri  vostri fornitori.
  • Se preferite invece inviare e ricevere comodamente le fatture, controllare con un pratico cruscotto gli esiti di consegna, essere certi che le fatture siano state consegnate, ricevere le fatture dei vostri fornitori, aggiornare automaticamente le anagrafiche dei fornitori, creare semi automaticamente la contabilità, aggiornare lo scadenzario per le fatture passive ricevute, potreste utilizzare la nuova applicazione Softa E-Fatture.
  • Per ottenere E-Fatture dovrete sottoscrivere un apposito ordine come da seguente Link ed inoltrarlo a sdevivo@softa.it.
  • Scarica l’ordine di E-fatture
  • Quanto costa il servizio? I costi variano in relazione al numero di fatture inviate e ricevute annue , vedi modulo ordine E-fatture.

Per ottenere il servizio, oltre ad inviare l’ordine come su indicato, necessita anche trasmettere all’agenzia delle entrate, oppure al proprio commercialista il documento di delega che potrete scaricare dal seguente link.

Scarica la delega

Quali saranno i vantaggi e quali gli svantaggi con la fatturazione elettronica?

Ebbene, con le nuove funzionalità che potrete attivare, avrete:

  1. un pannellino, come se fosse un cruscotto, sarà a vostra disposizione per controllare comodamente che tutte le fatture emesse siano pervenute ai vostri clienti e contemporaneamente riceverete le fatture dei fornitori.
  2. Quali sono i tempi con la quale riceverete le informazioni di invio ricevimento e/o accettazione? I tempi saranno dettati dalla Agenzia delle entrate, Softa invierà i flussi quando voi deciderete, e rimarrà in attesa che la ADE restituisca l’esito delle fatture inviate e ci invii le fatture fornitori.
  3. Ricevute le fatture fornitori, E-fattura effettuerà un controllo delle vostre anagrafiche e mostrerà le differenze e/o aggiungerà i nuovi fornitori affinchè voi approviate la modifica e/o l’inserimento.
  4. Su selezione, potrete decidere di importare la contabilità legata alle fatture fornitori ricevute. Sarete voi a stabilire quando importare la contabilità.
  5. Scadenzario. Nel flusso delle fatture il vostro fornitore inserirà anche le condizioni di pagamento, aggiorneremo quindi il vostro scadenzario con le informazioni ricevute, sarà tutto sotto controllo.
  6. Abbiamo sempre sostenuto che gli automatismi fanno risparmiare tempo e denaro, è giunta quindi l’occasione per approfittare di queste nuove funzionalità, avrai sempre la contabilità aggiornata senza aspettare il i tempi di terze parti.
  7. Qualcuno potrebbe anche pensare che si potrebbe fare a meno del commercialista. A questa domanda noi rispondiamo no! Il commercialista sarà comunque necessario per controllare che tutto sia andato a buon fine, che l’Iva riferita a quella fattura sia veramente detraibile o meno e così anche gli altri aspetti fiscali potranno essere controllati ed accettati. Il commercialista quindi non dovrà più caricare le fatture e voi non dovrete più inviargliele tutti i mesi, arriveranno a voi comodamente ed il compito del commercialista sarà quello di dare consulenza su quanto caricato automaticamente. Da operativo quindi il commercialista sarà il vostro controller, il vostro supervisore ed il vostro consulente fiscale, meglio che la routine noiosa venga effettuata in automatico almeno gli esperti avranno tempo disponibile per informarci e controllare che l’azienda sia sempre economicamente sana e funzionale.

 

QUALI I VANTAGGI E QUALI GLI  SVANTAGGI CON LE FUNZIONALITA’– E-FATTURA ELETTRONICA?

I PRO ED I VANTAGGI

Creazione file XML fatture emesse                               Compreso nel contratto di

Funzionalità E-fatture  funzionalità parziali
Download XML fatture emesse Compreso in Softa
Upload XML fatture emesse  Compreso in E-fattura
Fatture fornitori ricevimento XML Compreso in E-fattura
Creazione contabilità da file ricevuti   Compreso in E-fattura
Rintracciabilità In qualsiasi momento, tramite appositi filtri, potrò controllare il flusso delle fatture emesse e ricevute di un solo cliente e/o fornitore.  Compreso in E-fattura
Contabilità automatica. Softa proporrà il caricamento automatico della contabilità, per il 95% delle fatture ricevute sarà sufficiente un click, per il restante, potrete comodamente accettare o modificare la registrazione.  Compreso in E-fattura
Anagrafica fornitori sempre aggiornata, ricevute le fatture su richiesta saranno aggiornate gli indirizzi e i codici IBAN per effettuare i bonifici.  Compreso in E-fattura
 Conservazione  Tramite Agenzia delle Entrate, la piattaforma non è comodissima ma il servizio è gratuito.

CONTRO

Costo                                                                                    Utility con costi progressivi

 

Applicazione WEB fatture elettroniche attive passive contabilità automatica

 

Alcune immagini della nostra applicazione

Qui di seguito solo alcune immagini significative.

Costruzione automatica delle registrazione. Elenco iniziale delle fatture ricevute:

Elenco delle fatture elettroniche ricevute

 

Possibile fornitore non presente nei propri archivi, proposta di inserimento:

efatture-fornitore-mancante

Ipotesi di fornitore presente in anagrafica ma con Ragione sociale, indirizzo, Città differente da quanto ricevuto nel file XML.

efatture-Fornitore-anagr-variata

 

Ipotesi di fornitore già presente più volte nel vostro database. Scelta da effettuare:

efatture-fornitore-multiplo

 

Per ulteriori chiarimenti vi suggeriamo di leggere i due seguenti .pdf.

Guida alla fattura elettronica ed ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Info ed assistenza On Line della Agenzia delle Entrate

Hai bisogno di maggiori delucidazioni in merito alla Fatturazione Elettronica? Chiamaci al nr. 011 2767830

Conservazione elettronica Agenzia delle entrate Come attivarla

Conservazione elettronica Agenzia delle entrate Come attivarla

Sempre più ricorrente è la domanda:

Come posso attivare e a chi devo rivolgermi per  conservare le fatture elettroniche?

Ebbene, la soluzione più gettonata ed oltretutto gratuita è delegare la agenzia delle entrate alla conservazione.

Ok! Ma se desidero affidare alla Agenzia delle entrate la conservazione delle mie fatture elettroniche cosa devo fare? A chi devo rivolgermi.

Ebbene, la attivazione avviene tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” e per accedervi necessitano le credenziali ed il PIN necessari per accedere a qualsiasi portale dell’Agenzia delle entrate.

Il link diretto per accedere a questo servizio è il seguente:

Accedi al servizio della Agenzia delle entrate

Login Iva servizi fatture e corrispettivi
Login Iva servizi fatture e corrispettivi

Si presenterà una maschera simile alla precedente e qui dovrete inserire le vostre credenziali ed accedere.

 

Accesso e selezione Utenza di lavoro
Accesso e selezione Utenza di lavoro

Scelta dell’utenza che dovrebbe presentarsi come segue:

Fatturazione elettronica Scelta dell'utenza

 

Scelta Servizio Disponibile

Scegliere quindi fatturazione elettronica:

Area Conservazione per Fatturazione Elettronica

Si approderà quindi ad un’area dove ci sarà da effettuare una scelta:

Invia in conservazione le tue fatture, richiedine l’esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva

Codice Fiscale: 12345678901
Denominazione: XXXXX SRL

Indirizzo: VIA MONTEPONI 57/77, 10135 TORINO (TO)

 

Sarà quindi necessario selezionare ambedue le checkbox per confermare l’avvio della conservazione tramite Agenzia delle Entrate.

 

Dopo la conferma si potrà accedere ai servizi di conservazione ed esattamente si avrà a disposizione maschere simili alla seguente:

Pagina di conservazione Fatture elettroniche

Qui di seguito due importanti documenti che mostrano ed indicano quali operazioni effettuare per la corretta conservazione:

Manuale Conservazione Fatture Elettroniche

Accordo di servizio Conservazione Condizioni Utilizzo

Programma Fatturazione elettronica

Programma Fatturazione elettronica – Ultime novità

Ormai è certo, la fatturazione elettronica entrerà in vigore come previsto a gennaio 2019.

Il Decreto fiscale appena approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale ha inserito alcune novità, confermato alcune misure ma ha soprattutto ribadito che la data di entrata in vigore sarà proprio il 1° gennaio 2019.

Scarica qui il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119

 

Qui di seguito le principali informazioni:

  1. Che cos’è la fattura elettronica.

L’affermazione “fattura elettronica” potrebbe far intendere che sia sufficiente caricare una fattura su un computer ed inviare la stessa magari tramite indirizzo PEC e questa sia automaticamente elettronica valida. Purtroppo, no! Non è così! Le fatture emesse e ricevute saranno ritenute valide ai fini fiscali solo se transiteranno sul portale della Agenzia delle entrate. La fatturazione elettronica quindi è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

  1. Chi dovrà emettere la fattura elettronica e chi sarà esonerato.

Saranno tenuti ad emettere fatture elettroniche:

  • gli operatori economici privati
  • le Pubbliche Amministrazioni
  • gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT).

Vale a dire tutti gli Operatori Iva stabiliti in Italia sia che operino Business to Business (operatori con altre partite Iva) sia che operino Business to Consumer (cioè i consumatori finali, persone fisiche).

Sono invece esonerati dall’emissione della fattura elettronica, per il momento, i seguenti operatori:

  • gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio ”(art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • gli operatori che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
  • i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo;
  • le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso non residenti (comunitari ed extra-comunitari).
  1. Emetto poche fatture, non emetto D.d.t., ho una discreta capacità informatica, come posso creare ed inviare alla Agenzia delle entrate la fattura elettronica.

L’agenzia delle entrate ha approntato un portale per la creazione e l’invio delle fatture elettroniche. Sarà sufficiente quindi munirsi di credenziali per Fisco On Line tramite il seguente link (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp) per accedere ai portali dedicati.

Questa soluzione vi consentirebbe l’invio delle fatture senza alcun costo, il servizio è completamente gratuito.

Ottenute le credenziali si potrà accedere al seguente portale per inserire,  trasmettere e ricevere le fatture elettroniche:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

In questo caso non avrete la necessità di selezionare un software di terze parti.

 

  1. Emetto un discreto numero di fatture, emetto DDt e quindi fatture differite e/o vorrei inviare e ricevere comodamente le fatture elettroniche.

In questo caso è meglio individuare una software house che offra un pacchetto completo, che agevoli la creazione delle fatture elettroniche. Un programma che crei automaticamente fatture differite sui DDT emessi, che inserisca automaticamente le registrazioni contabili attive e passive, che abbia uno scadenzario per gestire incassi e pagamenti.

Troverete sicuramente moltissimi programmi che, anche molto bene, vi aiuteranno ad inserire fatture ed ad inviare file XML alla agenzia delle entrate. POCHI invece sono i programmi che emettono fatture, inviano XML, generano fatture differite su DDT, inviano e ricevono fatture elettroniche e che in automatico creino la vostra contabilità e che magari gestiscano il magazzino, gli ordini clienti e fornitori etc..

In questo caso fermatevi qui!

Softa offre una suite completa, abbiamo quanto vi necessita.

Softa da anni ha realizzato una soluzione completa per la gestione delle fatture ed oggi, a questa soluzione, ha aggiunto nuove funzionalità specifiche per la creazione, l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche.

Tramite una comoda consolle, avrete una visione d’insieme su tutto il traffico delle fatture emesse e ricevute.

Le fatture emesse con Softa, da sempre alimentano la contabilità, ora, anche le fatture ricevute dai vostri fornitori alimenteranno la vostra contabilità.

Dovrete quindi solo controllare che le fatture ricevute siano congrue e conformi alle vostre esigenze contabili.

Qui di seguito alcune immagini  per darvi una panoramica delle funzioni.

Tutte-le-fatture-da-inviare

 

Filtro-fatture elettroniche periodo-vista

 

 

5) Come si utilizzano i programmi per la creazione delle fatture elettroniche

A breve appariranno due nuove voci di menù nel ramo dei menù “Fiscali”.

Il primo sarà dedicato alle fatture emesse ed il secondo alle fatture ricevute.

i clienti Softa, potranno comodamente estrarre i file XML ed eventualmente inviarli direttamente alla agenzia delle entrate, per contro, se intenderanno utilizzare la nostra piattaforma per effettuare l’invio ed anche ricevere le fatture dai propri fornitori dovranno fare richiesta alla Softa.

I costi, come esplicitato nella pagina dei listini, dipenderanno dal numero totale delle fatture emesse e ricevute.

I chiarimenti sull’utilizzo saranno inseriti prossimamente, come prossimamente vi forniremo il nostro codice di destinazione, codice che dovrete inserire sul portale della agenzia delle entrate come da seguente articolo.

Come inserire il codice di destinazione fatture elettroniche

Ulteriori chiarimenti e Quali sanzioni?

Guida alla fattura elettronica ed ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Info ed assistenza On Line della Agenzia delle Entrate

Vediamo le altre importanti novità contenute nel Decreto fiscale, relative all’obbligo di fatturazione elettronica:

Da gennaio 2019

Le novità sono contenute nell’articolo 10 del dl 119/2018: se il contribuente invia la fattura elettronica in ritardo, ma entro il termine di presentazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), non viene sanzionato.

Se invece il ritardo supera il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, si paga la sanzione ridotta dell’80% (quindi si paga solo il 20%).

Le sanzioni per il ritardo dell’emissione della fattura, lo ricordiamo, sono quelle previste dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997, che possono andare dal 90% al 180% dell’imposta relativa. Se però la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è compresa fra un minimo di 250 e un massimo di 2 mila euro.

Da luglio 2019

Il decreto fiscale contiene poi una misura strutturale di semplificazione, in vigore dal prossimo primo luglio 2019, che permetterà di emettere fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.  Attenzione: per emissione si intende la procedura di invio al Sistema di Interscambio, sul quale transitano tutte le fatture elettroniche. Questo, in virtù del fatto che il ritardo in questione non produce effetti sull’esigibilità e liquidazione dell’imposta. Saranno previste specifiche regole: in fattura bisogna indicare che l’emissione avviene in data diversa dall’effettuazione dell’operazione (a meno che, pur differito, l’invio non avvenga nell’arco della stessa giornata).

Il decreto fiscale, lo ricordiamo, contiene ulteriori misure di semplificazione sulla fattura elettronica, relative all’annotazione delle fatture, alla registrazione degli acquisti e alla detrazione IVA.

Le semplificazioni:

Le semplificazioni introdotte riguardano:

  • la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono;
  • l’annotazione nel registro va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione della fattura elettronica;
  • l’abrogazione dell’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

 

niente sanzioni nei primi 6 mesi

sanzioni light

invio fattura entro 10 giorni dalla data di effettuazione.

Fattura elettronica 2019: sanzioni light nei primi 6 mesi

Si può dire che la nuova normativa sulle e-fattura parte in versione un po’ più magnanima del dovuto, perché concede la possibilità di non ricevere sanzioni o di riceverle in misura ridotta. l decreto fiscale 2019 introduce condizioni di non applicabilità delle sanzioni o di riduzione della loro entità in caso di mancata emissione. Tutto ciò comunque prevede un ambito temporale limitato: sono infatti destinate ad applicarsi solo nel primo semestre del 2019.

 

In particolare questo il testo dell’articolo 10:

«Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Per non prorogare ulteriormente i termini dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica e per ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il Governo ha quindi introdotto una disposizione che alleggerisce un po’, per il primo semestre 2019, le conseguenze sanzionatorie della mancata emissione della fattura elettronica.

In pratica, traducendo l’articolo 10 del Decreto fiscale 2019:

  • niente sanzioni per chi non si adegua al nuovo meccanismo di fatturazione elettronica, ritardando la trasmissione delle e-fatture, purché questo non incida sulla Liquidazione Iva;
  • sanzioni light, quindi ridotte per ritardi dopo il 1° luglio 2019;
  • per chi entro il termine per la liquidazione del mese o trimestre successivo, emette la e-fattura;
  • per il committente/cessionario in caso di erronea detrazione Iva (o regolarizzazione).
  • Fattura elettronica 2019: invio differito entro 10 giorni
  • Altra misura consentita ai contribuenti è quella di inviare la fattura – elettronica o cartacea – entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (in deroga all’obbligo di invio il giorno stesso). Ai fini di una corretta detrazione Iva sarà necessario inviare (affinché il sistema di interscambio riceva e annoti) inviare la fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo.Questa semplificazione però entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

 

Occorre però, che chi sceglie questa possibilità, ne dia evidenza nel documento, indicando la data di cessione dei beni o la corresponsione del corrispettivo.

 

Fino a 1.000 fatture da inviare o ricevere € 150

Fino a 3.000 fatture da inviare o ricevere € 350

Fino a 5.000 fatture da inviare o ricevere € 600

Fino a 10.000 da inviare o ricevere € 1.000

Fino a 20.000 da inviare o ricevere € 1.500

Fino a 50.000 da inviare o ricevere € 2.500

Come inserire il codice di destinazione delle fatture elettroniche sul portale dell’SDI

Come inserire il codice di destinazione delle fatture elettroniche sul portale dell’SDI

Come inserire il codice di destinazione delle fatture elettroniche sul portale dell’SDI.

I fornitori chiedono il codice di destinazione, i clienti inviano il codice di destinazione, devo comunicare il codice di destinazione oppure l’indirizzo PEC in tempo utile altrimenti non mi arriveranno le fatture.

Ormai sembra essere diventata una fobia, possiamo provare a smontare questa fobia?

Ebbene sì, potreste non chiedere il codice di destinazione, potreste non comunicare ai fornitori il vostro indirizzo pec, la agenzia delle entrate memorizzerà ugualmente le fatture a voi intestate e le depositerà direttamente sul portale dedicato, esattamente:    Portale della agenzia delle Entrate

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale

Prendete nota del link sopra indicato, è il link ufficiale del sito della agenzia delle entrate dedicato alle comunicazioni IVA ed in particolare alla comunicazione delle fatture elettroniche, su questo portale perverranno le fatture emesse dei vostri fornitori ed è qui che potreste inviare i file XML generati da software specifici ed è qui che potreste creare la fattura da inviare ai vostri clienti senza avvalersi di nessun altro operatore.

E’ importante sapere che, anche senza CodiceDestinatario e/o PEC, le fatture con la vostra partita IVA perverranno comunque in questo portale.

L’indirizzo PEC e/o il codice di destinazione servirebbero solo per inoltrare ad un destinatario le fatture che transiteranno su questo portale ma, l’assenza di destinazione, non pregiudica la validità della fattura.

Tutte le fatture che la Agenzia delle entrate riceverà, verranno memorizzate e, se sarà presente una destinazione (PEC / codice destinazione),  le fatture saranno inoltrate altrimenti rimarranno valide ferme sul portale dell’agenzia delle entrate.

Quindi è importante inserire una destinazione solo se si intende utilizzare un operatore, quale potrebbe essere la Softa, un operatore che ha realizzato una piattaforma per agevolare l’attività di controllo e manipolazione delle fatture e/o dei file XML oppure se si desidera ricevere una notifica al proprio indirizzo PEC.

 

  • Cosa devo fare quindi per accedere al portale della agenzia delle entrate

Aprire un browser (Chrome, Firefox, Edge etc) e, nella barra di navigazione, digitare:                https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale

Comparirà la seguente schermata:

Effettuare il login (è necessario essere in possesso delle credenziali Fisconline).

Agenzia delle Entrate - Info e Assistenza

Si presenterà una pagina con i link per accedere a vari servizi ed in particolare ai servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 – art.1, comma 1.

Nell’area Fatturazione elettronica avremo:

Agenzia delle Entrate - Fatture e Corrispettivi

 

 

Come intuibile con click su “Registra l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche“ si presenterà una nuova maschera dove sarà possibile inserire il codice destinatario (che vi avrà comunicato l’intermediario).

Inserito il codice ed accettando per proseguire il Sistema segnala che “L’indirizzo telematico che stai registrando sarà quello dove saranno recapitate di default tutte le fatture elettroniche trasmesse a SDI dai tuoi Fornitori, indipendentemente dall’indirizzo che riporteranno in fattura”.

 

Questo è proprio quanto si desidera ottenere, ovvero fare in modo che qualsiasi destinatario i fornitori associno in fattura alla partita IVA di chi sta effettuando questa registrazione, il codice destinatario inserito garantirà una non “dispersione” delle fatture che arriveranno sempre all’intermediario associato al codice inserito.

Conclusa la procedura, verrà rilasciato un Qr Code, salvabile sia come immagine sia come PDF. Il Qr Code conterrà tutti i dati fiscali dell’azienda che ha portato a termine la registrazione, compreso il codice destinatario inserito.

Agenzia delle Entrate - Registra l'indirizzo Destinazione

 La nostra raccomandazione quindi è:

Inserite, quando sarà a voi noto, il codice destinatario sul sito della Agenzia delle entrate se c’è l’intenzione di utilizzare una piattaforma esterna alla Agenzia delle Entrate, quali potrebbe anche essere quella che metteremo a disposizione dei nostri clienti

Programma software emissione FatturaPA Pubblica Amministrazione. Cos’è e cosa fare

Programma software emissione FatturaPA Pubblica Amministrazione. Cos’è e cosa fare

Programma software emissione FatturaPA Pubblica Amministrazione. Cos’è e cosa fare

La FatturaPA è una particolare fattura che, una volta emessa, dovrà essere inviata in formato elettronico (file di tipo .XML) ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72.

Le Pubbliche Amministrazioni accettano esclusivamente fatture elettroniche e quindi, chiunque dovrà emettere fatture nei confronti del settore pubblico, secondo le disposizioni di legge, dovrà avvalersi del  Sistema di Interscambio per emettere e/o inviare le proprie fatture.

Fortunatamente è stato istituito un sito abbondantemente tramite il quale si potranno emettere ed inviare le proprie fatture.

Per accedere al servizio sarà sufficiente cliccare sul seguente link:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm

Suggeriamo quindi a chiunque debba emettere una/due fatture annue alla agenzia delle entrate di utilizzare tale piattaforma. L’handicap sarà che si è costretti a riscrivere nuovamente la fattura ma per lo meno non si dovranno imparare soluzioni informatiche esterne, si farà tutto dalla stessa piattaforma.

Diverso è se esiste la necessità di emettere svariate fatture, in questo caso suggeriamo di utilizzare le nostre procedure e di seguire il seguente POST:

Programma software emissione FatturaPA Pubblica, come impostare la fatturapa sul programma Softa

http://www.softa.it/site/software-fatturazione-elettronica-pubbliche-amministrazioni/#more-433

 

Se invece intendete utilizzare il sito dell’agenzia delle entrate qui di seguito vi riportiamo un breve sunto su come emettere la fattura P.A.:

Le credenziali di accesso con il codice PIN potranno essere richiesti presso qualsiasi agenzia delle entrate (rilascio immediato). In alternativa, ma necessiteranno alcuni giorni, si potrà fare richiesta tramite il seguente Link:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/IAbilitazionePF.jsp

 

 

Comunicazione dati fatture Meglio annullare o rettificare il file inviato

Comunicazione dati fatture Meglio annullare o rettificare il file inviato
Le istruzioni riportano che è possibile inviare alla agenzia delle entrate per comunicare eventuali variazioni intervenute su un invio già elaborato un file contenente una rettifica.

Facile a dirsi ma un po’ più difficile da effettuare.

Come si fa e cosa consigliamo? Decisamente meglio un annullamento completo di un file precedentemente inviato per poi re inviare il file rettificato piuttosto che inviare una singola rettifica.

Quali sono le motivazioni che ci portano a pensare in questo modo.

Semplice, se si iniziassero a trasmettere rettifiche bisognerebbe tener conto che le rettifiche vanno inviate facendo riferimento sempre al protocollo del primo invio effettuato. Immaginate quindi che, in caso di contestazione con la Agenzia delle entrate bisognerebbe dimostrare di aver inviato il giorno X con protocollo Y il tal dato, che in quel file erano contenute determinati importi per le svariate partite iva e che questi importi sono poi stati rettificati in data Z con protocollo XX e così via. Si diventerebbe matti.

E che cosa succederebbe se poi alla agenzia delle entrate non risultassero gli stessi dati che risulterebbero a voi?

Secondo voi sarebbe facile far presente alla Agenzia delle entrate che abbiamo inviato, rettificato, re inviato e di nuovo rettificato etc. etc?

In caso di divergenze comunque avrebbe sempre ragione la agenzia delle entrate, meglio non entrare in questo vortice.

Meglio quindi inserire un annullamento di un protocollo trasmesso per poi inviare un nuovo file contenente con quel numero di protocollo tutte gli importi ed i riferimenti fiscali corretti, in questo caso, per contestare eventuali richieste si dovrà semplicemente dimostrare che sono stati inviate tali informazioni contenute in un determinato file protocollato il giorno Z.

Veniamo quindi a che cosa si dovrà fare sul programma di contabilità softa per annullare il file precedentemente inviato.

  • Richiamare dal menù fiscali il modulo Comunicazione dati fatture.
  • Selezionare il pulsante comunicazioni e vedrete comparire un elenco di tutti i file precedentemente creati.
  • Inserire, se non precedentemente inserito, accanto al nome file il numero di protocollo per il periodo che si intende annullare.
  • Si ricorda che non è possibile inserire il numero di protocollo solo per il file fatture emesse e/o viceversa solo per le fatture ricevute dello stesso periodo. Necessita inserire sia il numero di protocollo delle fatture emesse che il protocollo sulle fatture ricevute.
  • Inseriti i numeri di protocollo, per memorizzare i protocolli basterà un click su aggiorna numero di protocollo.
  • Solo dopo la memorizzazione e quindi in presenza di protocollo, selezionare la riga desiderata e quindi “visualizza comunicazione”.
  • In queste circostanze vedrete comparire un nuovo pulsante denominato “Crea file di annullamento”
  • Dopo il crea file di annullamento, richiamando nuovamente le comunicazioni, vedrete nella colonna data di annullamento comparirà la data in cui avete richiesto l’annullamento.
  • Ricordate che è importante controllare il contenuto del file di annullamento. Tale file, contrariamente agli altri file emessi, contiene pochissime righe e fra queste le seguenti:
    1. <ANN>
    2. <IdFile>10101020</IdFile>
    3. </ANN>

Il numero 10101020 ovviamente è di esempio, nel vostro caso dovrà essere il numero di protocollo che voi intenderete annullare.

Alcune indicazioni dalla Agenzia delle Entrate:

FAQ

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

Informazioni sulla nuova Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.

I soggetti passivi Iva, a partire dal 1 gennaio 2017, dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzie delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute comprese eventuali relative variazioni.

Sarà inoltre necessario comunicare l’esatto foritore per le bolle doganali registrate. Non sarà quindi consentito comunicare semplicemente “bolle doganali”, necessiterà quindi recuperare i dati completi del fornitore. In merito a quest’ultimo paragrafo, solo per il 2017, si potrà riportare un fornitore generico.

La comunicazione dati fatture sarà quindi un elenco analitico di quanto inserito nei programmi di contabilià.

Importante inoltre ricordare che, contrariamente al cosidetto Spesometro e/o Comunicazione operazioni rilevanti che avevano una cadenza annuale, la comunicazione dati fatture avrà una cadenza trimestrale.

A partire dal 2018, si dovrà ogni tre mesi inviare il dettaglio delle fatture emesse ed il dettaglio delle fatture ricevute unitamente alla liquidazione trimestrale.

Solo per il 2017 , la comunicazione sarà semestrale e, grazie alla proroga, si potrà trasmettere la prima comunicazione delle fatture emesse / ricevute fino al 28/09/2017.

Vediamo ora che cosa è richiesto in dettaglio e come dovranno essere predisposti i file da trasmettere.

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento;
  • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • l’imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Quali le scadenze per la trasmissione del file:

  • I Semestre 2017: entro il 16 settembre 2017, che è sabato quindi la scadenza sarebbe 18 settembre ma, il primo anno, grazie alla proroga, slitta al 28 settembre 2017;
  • II Semestre 2017: entro il 28 febbraio 2018;
  • I Trimestre 2018: entro il 31 maggio 2018;
  • II Trimestre 2018: entro il 16 settembre 2018, che è domenica quindi la scadenza slitta al 17 settembre 2018;
  • III Trimestre 2018: entro il 30 novembre 2018;
  • IV Trimestre 2018: entro il 28 febbraio 2019.

Per la corretta compilazione dei tre blocchi informativi del file XML: Dati Fatture Emesse (DTE), Dati Fatture Ricevute (DTR) e Annullamenti (ANN) è necessario far riferimento alle specifiche riportate nell’allegato al predetto provvedimento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1”. Successive versioni delle specifiche potranno essere pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella relativa sezione. Inoltre, è raccomandato far riferimento alla Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 che ha fornito chiarimenti fondamentali per la compilazione del file XML.

Cosa fare prima di richiamare il modulo per la predisposizione del file da trasmettere.

  • Richiamare il modulo tabelle, IVA ed inserire se non presente la natura dell’operazione. Qui di seguito vi riportiamo un riepilogo di quanto la agenzia delle entrate ha comunicato.
    • operazioni escluse: per le operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. Compilare il campo Natura con la sigla N1 - escluse ex art. 15;
    • operazioni non soggette: per le operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta; ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge). Compilare il campo Natura con la sigla N2 - non soggette;
    • Operazioni non imponibili: per le operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). Compilare il campo Natura con la sigla N3 – non imponibile;
    • Operazioni esenti: Compilare il campo Natura con la sigla N4 – esente;
    • Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: le operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo Natura con la sigla N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura. In particolare, il campo Natura deve essere compilato con il codice N5 anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972). Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato Imponibile Importo deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).
    • Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: le operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). Compilare il campo Natura con la sigla N6 – inversione contabile (reverse charge);
    • Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: le operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. Compilare il campo Natura con la sigla N7 – IVA assolta in altro stato UE.
    • Nel caso in cui siano state registrate operazioni per la quale non è prevista la comunicazione, sarà sufficiente richiamare il modulo Iva e nel campo natura inserire “XX – Da non comunicare“.

 

  • Richiamare il modulo causali contabili ed inserire, se non presente, il tipo di documento.  . Qui di seguito vi riportiamo un riepilogo di quanto la agenzia delle entrate ha comunicato.
  1. TD01 fattura .
  2. TD04 nota di credito
  3. TD05 nota di debito
  4. TD07 fattura semplificata
  5. TD08 nota di credito semplificata
  6. TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni
  7. TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi

A questo punto ci si chiederà, come posso escludere un documento quale ad esempio la scheda carburante e/o la nota spesa? In questi casi, si dovrà richiamare la causale contabile in questione e, fra le varie opzioni, inserire un check accanto a documento riepilogativo. I documenti registrati con causale avente il check spuntato saranno visualizzati a video per un semplice controllo dei totali ma, tali importi, non saranno comunicati alla agenzia delle entrate.

Eseguite tutte le correzioni come da suddetti paragrafi, in fase di creazione file potrebbe anche segnalare la mancanza di codice unico nazioni.

Cosa vuol dire e come procedere alla correzione della segnalazione.

I motivi della segnalazione potrebbero essere i seguenti:

  • In anagrafica clienti, il cliente segnalato, non ha il codice nazione, sarà sufficiente inserire il codice nazione mancante
  • In anagrafica fornitori, il fornitore segnalato, non ha il codice nazione, sarà sufficiente inserire il codice nazione mancante
  • Nel caso in cui il codice nazione sia presente sia sui clienti che sui fornitori, controllare a questo punto la anagrafica fiscale, isarà sufficiente inserire il codice nazione mancante
  • Se il codice nazione è contenuto in tutti e tre gli archivi come indicato nei precedenti  paragrafi, sicuramente la segnalazione è causata dalla assenza del codice nazione sulla tabella nazione.
  • Suggeriamo comunque di contattarci per tutti gli altri casi, anche per aggiornamenti di massa del vostro database. Ad esempio ho più di 100 clienti senza codice nazione, sistemarli singolarmente comporterebbe un considerevole impegno di tempo e allora, in questi casi , telefonateci costruiremo una query per adeguare molto velocemente i vostri dati.

 

Comunicazione liquidazioni iva trimestrale Decreto Legge 193/2016

Softa – Programma per la comunicazione liquidazioni Iva Trimestrali.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 27 marzo 2017, ha reso disponibili online modello, istruzioni, specifiche tecniche per la compilazione e la trasmissione della liquidazione trimestrali.

E’ oramai noto a tutti che a partire dal 1/1/2017, i soggetti IVA dovranno inviare periodicamente i dati relativi alle liquidazioni IVA trimestrali ed il vecchio, così detto spesometro annuale, sarà sostituito da una nuova comunicazione di fatture emesse e ricevute.

Le comunicazioni di liquidazioni IVA periodiche trimestrali saranno da subito trimestrali mentre, solo per il 2017, la comunicazione Iva di fatture attive e passive sarà divisa in due semestri per poi diventare trimestrali.

La prima scadenza per il primo semestre 2017 sarà il 30 settembre 2017 mentre il secondo semestre dovrà essere trasmesso entro il 28 febbraio 2018. A partire dal 2018 invece entreranno in vigore le scadenze trimestrali.

Ecco il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche delle comunicazioni trimestrali IVA delle liquidazioni periodiche.

Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA: modello

Il modello per l’invio telematico delle comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni periodiche si compone di due sezioni:

  • frontespizio, composto di due facciate;
  • modulo, composto dal quadro VP.

Il frontespizio si compone a sua volta di tre sezioni:

  • Dati generali, in cui indicare il periodo di riferimento, i dati del contribuente e del dichiarante;
  • la firma;
  • l’impegno alla presentazione telematica.

Istruzioni comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche

Attenzione al paragrafo sulla gestione del riporto del credito IVA nel corso dell’anno.

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all’altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita, a titolo esemplificativo, solo al primo trimestre dell’anno):

  • credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio (da rigo VP14, colonna 2): da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio (al rigo VP8);
  • credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo;
  • credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre;
  • credito risultante dal modulo relativo al primo trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

La medesima sequenza si applica anche con riferimento ai successivi mesi e trimestri dell’anno.

Nel caso di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell’anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nei punti 3-4 della sequenza sopra illustrata.

Infatti, ad esempio, il credito risultante al rigo VP14 del modulo di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA – specifiche tecniche compilazione

La comunicazione liquidazione periodica iva trimestrale 2017, è uno dei due nuovi adempimenti previsti per il 2017 per i contribuenti che liquidano l’imposta sul valore aggiunto mensile o trimestrale.

 

Vediamo quindi nel dettaglio:

  1. Cosa sono le liquidazioni periodiche IVA;
  2. La Liquidazione IVA mensile e trimestrale;
  3. La Comunicazione liquidazione periodica iva trimestrale 2017 come funziona?
  4. La scadenza delle comunicazioni liquidazioni periodiche Iva trimestrali;
  5. Le sanzioni per chi omette la comunicazione.
Liquidazione periodica IVA cos’è?
  1. Cosa sono le liquidazioni periodiche IVA?

L’IVA addebitata e/o incassata dai clienti diventerà IVA a debito mentre quella L’IVA pagata e/o registrata sulle fatture dei fornitori, sarà l’IVA a credito.

In ogni liquidazione periodica si provvederà quindi a calcolare l’IVA da versare semplicemente calcolando la differenza fra l’IVA a debito e l’IVA a credito.

L’eventuale debito dovrà essere versato alla agenzia delle entrate mentre, l’eventuale credito potrà essere ritenuto un credito sulle liquidazioni periodiche successive.

2.       Liquidazione periodica IVA 2017 mensile e trimestrale:

La liquidazione periodica IVA può essere mensile o trimestrale, a seconda del volume d’affari generato:

Liquidazione periodica IVA mensile: la maggior parte dei soggetti passivi eseguono la liquidazione mensile e deve essere effettuata entro il giorno 16 di ciascun mese. Ad esempio per il mese di gennaio 2017, la liquidazione e l’eventuale versamento dovrà essere eseguito entro il 16 febbraio 2017.

Liquidazione periodica IVA trimestrale: i contribuenti che ad inizio attività hanno optato per la periodicità trimestrale ed i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato un volume d’affari di 400.000,00 euro per le attività di servizi o 700.000,00 euro per le altre attività, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012, possono effettuare la liquidazione IVA trimestrale.

I soggetti trimestrali sono tenuti alla liquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Per cui se il contribuente deve versare l’IVA del 1° trimestre, gennaio–febbraio-marzo, deve farlo entro il 16 maggio.

Versamento Iva: sia per i soggetti che liquidano l’IVA trimestrale che mensile, il versamento dell’imposta va effettuato tramite modello F24.

Una volta effettuata la liquidazione IVA, i soggetti passivi Iva, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cui sopra.

Scadenza comunicazione liquidazione IVA 2017: In base a quanto stabilito con l’entrata in vigore del decreto 193/2016, ossia, il decreto fiscale collegato alla Legge d Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2017, i contribuenti soggetti IVA, sono obbligati ad inviare entro le seguenti scadenze:

  • I° trimestre: entro il 31 maggio 2017;
  • II° trimestre: entro il 16 settembre 2017;
  • II° trimestre entro il 30 novembre 2017;
  • IV° trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per cui 28 o 29 febbraio 2018.

Fermo restando, i termini ordinari per il versamento dell’IVA dovuta in base delle liquidazioni periodiche effettuate, la nuova comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualche esempio:

Se un contribuente liquida mensilmente l’imposta, i termini di versamento dell’iva non subiscono cambiamenti, nel senso che il 16 febbraio 2017 rimarrà il termine entro il quale versare l’Iva del mese di gennaio, il 16/03/2017 per l’iva di febbraio, il 16/04/2017 per l’iva di marzo ecc. Entro il 31/05/2017 lo stesso contribuente dovrà inviare, la comunicazione dei dati delle liquidazioni mensili.

Il contribuente trimestrale, invece, dovrà entro il 16/05/2017 versare l’iva relativa al I° trimestre ed entro il 31/05/2017 effettuare la nuova comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

 

Quali dati vanno indicati nella Comunicazione liquidazioni IVA TRIMESTRALE 2017?

L’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

L’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Sanzioni omessa comunicazione IVA 2017 della Comunicazione liquidazioni IVA TRIMESTRALE:

  • Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)
  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Cosa fare per il buon funzionamento del programma Softa per la Comunicazione liquidazioni IVA TRIMESTRALE:

1) Controllare che i codici iva ad esempio fuori campo, art. 15 etc abbiano la spunta nell’apposito controllo inserito nel modulo IVA.

Escludi dalla liquidazione Iva

2) In anagrafica ditta accertarsi che la sezione dedicata agli invii telematici sia completamente compilata.

3) Stampare le liquidazioni periodiche mensili e/o trimestrali in definitiva. Solo la stampa definitiva riporterà nella comunicazione i dati esatti.

4) Stampare non in definitiva il trimestre da comunicare.

5) Richiamare a menù contabilità, Comunicazioni Trimestrali Iva, il periodo che si intente comunicare e poi procedere con “Visualizza Dati”, “Crea file da trasmettere”.

6) Controllare che dai totali visualizzati siano stati inclusi e/o esclusi gli importi desiderati confrontandoli con i totali della stampa precedentemente ottenuta tramite la stampa periodica.

7) Ultimati i controlli si potrà procedere all’invio del file alla Agenzia delle entrate oppure al proprio intemediario.

8) Stampare il modello opportunamente controllato e verificato.

Procedura per la comunicazione Iva trimestrale

 

Come operare nei casi in cui necessiti compensare un credito iva con altre imposte da pagare.

Facciamo un esempio affinchè l’argomento diventi più semplice da capire e da spiegare.

Supponiamo che un’azienda abbia riportato nella liquidazione iva di giugno/2017 un saldo a credito di 10.000 euro, che intenda utilizzare tale credito per compensare altre imposte e che abbia già creato ed inviato il file della liquidazione iva per il secondo trimestre. L’operatore dovrà in sequenza operare come segue:

1)  Richiamare il menù dei versamenti Iva ed inserire, un nuovo record che abbia:

  • Anno 2017
  • Mese 6 (giugno)
  • Data – Inserire la data in cui è stata effettuata la richiesta
  • Acconto/saldo – U Utilizzo credito
  • Codice banca – La vostra banca con cui abitualmente pagate gli F24
  • IMPORTO – -10.000 in negativo
  • Note – Una descrizione libera

Registrazione_Utilizzo_credito

 

A questo punto, anche se avete già stampato ed effettuato la liquidazione Iva del mese di giugno, dovrete rifare la liquidazione di giugno più i tre mesi successivi.

Per riassumere quindi la particolarità sta nel fatto che la liquidazione del mese di giusno deve essere effettuata due volte.

La prima volta prima di inviare la liquidazione del II trimestre e la seconda volta prima di creare il file per il III trimestre.

Se la sequenza su esposta non verrà seguità, il saldo finale riporterà il credito del secondo trimestre e quindi la comunicazione trimestrale sarà errata.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione non esitate a contattarci.

 

Super ammortamento 140% come funziona, vantaggi beneficiari

Super ammortamento 140% come funziona, vantaggi beneficiari

Come funziona e quali sono i vantaggi del super ammortamento, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, prevista dalla Legge di Stabilità 2016 per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi.

 

Cosa prevede la norma

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, se avranno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi, potranno portare in detrazione una ammortamento maggiorato del 40%, per tutto il periodo di ammortamento.

Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.

Per quanto riguarda i veicoli, il costo d’acquisto è deducibile secondo la disciplina fissata dall’art. 164 del TUIR.

I “super-ammortamenti al 140%” agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.

Super ammortamenti benefici fiscali per chi investe in aziendaSi precisa che per sfruttare tutto il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.

Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016.
Per agevolare gli utenti che utilizzano il nostro software per la gestione dei cespiti abbiamo inserito, nella maschera dedicata all’inserimento dei beni strumentali,
un punto in cui sarà possibile insire la percentuale del “Super ammortamento” quindi il 40%.
A seguito dell’inserimento di tale cella scatterà un automatisco che calcolerà il 40% nell’apposita colonna Super Ammortamento.

I punti principali della nuova disciplina sono i seguenti:

Beni nuovi (o mai usati)
L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma di riferimento.
N.B: Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.

Il criterio della consegna
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
Come indicato in precedenza, il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

Costo extra per le auto
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori).
La relazione illustrativa chiarisce che ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306,38 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e non anche la lettera b-bis).

Deducibilità

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti. Questa previsione è coerente con la finalità di tale percentuale che è quella di forfettizzare l’inerenza e nulla ha a che fare con la finalità dell’agevolazione.

La vendita anticipata
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento. Ciò sta a significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

Il programma gestione cespiti Softa

A partire dal  6 febbraio distribuiremo ai nostri clienti un aggiornamento che includerà la gestione del super ammortamento.

Ottenuto l’aggiornamento si potrà procedere nel seguente modo:

1) Inserire nella categorie merceologiche interessate la aliquota del 40% per selezionare le categorie per le quali applicare il super ammortamento, indubbiamente per le categorie per le quali non è previsto il super ammortamento non sarà necessario inserire la suddetta percentuale.

2) Se non precedentemente eseguita, eseguire la prima utility presente nel modulo cespiti utility.

3) Controllare che sui nuovi cespiti sia stato calcolato il valore di super ammortamento per ogni singolo anno.

4) Qualora non presente il super ammortamento verificare che la percentuale sia presente sulla categoria interessata.

5) Il modulo stampa libro cespiti conterrà un nuovo report dedicato alla rappresentazione dei nuovi super ammortamenti.

Per qualsiasi esigenza contattateci al numero 011 2767830.

Softa Srl ringrazia.

 

Ipsoa – Super Ammortamenti

 

Super ammortamento 140% funzionamento, vantaggi beneficiari

 

Controllo Partita IVA Italiana

Controllo Partita IVA Italiana

Controllo Partita IVA Italiana

Forse non tutti sanno che è possibile, tramite il sito della Agenzia delle entrate, controllare la validità, la cessazione e la sospensione della partita Iva rilevata sui documenti dei fornitori.
Tramite il seguente link Controllo Partita Iva Italiana è possibile controllare la validità delle partite IVA.
Inserita la partita Iva che si intende verificare, se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, verrà visualizzato un messaggio di risposta che riporterà:

  • lo stato – attiva, sospesa (in caso di affitto d’azienda), cessata
  • la denominazione o il cognome e nome del titolare
  • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione

Il programma Softa identifica la correttezza del codice fiscale e della partita Iva ma non può accertarsi che lo stesso sia ancora operativo.

Il sito sopra riportato è il sito ufficiale della agenzia delle entrate e quindi in tempo reale è possibile verificare se l partita Iva in questione è ancora in corso di validità.

Consigliamo di effettuare questi controlli in quanto chiaramente espresso nella modifica dell’Articolo 35 quater – Pubblicità in materia di partita IVA. In vigore dal 29 aprile 2012 al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

Suggeriamo quindi di procedere ad un controllo periodico.