Programma Reverse Charge IVA. Che cosa è e come funziona?
Tale norma è stata introdotta, su autorizzazione della Comunità Europea, per evitare in tutti i paesi europei le cosiddette “frodi carosello”.
In pratica succedeva che il venditore emetteva un documento con iva, incassava l’Iva dall’acquirente ma poi spariva senza versare l’IVA, mentre l’acquirente giustamente se la detraeva per intero.
Il “reverse charge” salta tutti i passaggi tra soggetti iva e va a prendersi l’iva solo nell’ultimo passaggio, quello che paga il consumatore finale.
Con la regola del Reverse Charge il cedente Business to Business emette sempre la fattura senza iva, indicando la norma che lo prevede: art. 17, c 6 dpr 633/72.
L’acquirente o meglio chi paga riceve quindi un documento senza l’applicazione dell’IVA deve registrare la fattura sia sul registro acquisti che sul registro vendite.
Le principali operazioni per cui è previsto il “reverse charge” sono:
1) prestazioni di servizi:
1a) sub-appalti in edilizia;
1b) provvigioni pagate da agenzie di viaggio ai loro intermediari;
1c) prestazioni di servizi generiche da soggetti comunitari dal 17/03/12. E’ previsto solo l’integrazione del documento. L’autofattura è prevista per prestazioni da extracomunitari, o da comunitari per per i servizi in deroga, es. servizi immobiliari, locazioni e noleggi a breve di mezzi di trasporti.
2) Cessioni di beni:
2a) fabbricati o unità strumentali; fabbricati o unità abitativi. In entrambi i casi solo quando la cessione è soggetta ad iva per opzione (dl 83/2012). Per approfondimenti vedasi l’articolo “IVA in edilizia” .
2b) oro industriale;
2c) intracee;
2d) apparecchiature, loro componenti ed accessori terminali per il servizio pubblico radiomobile;
2e) microprocessori ed unità centrali di elaborazione per personale computer e server;
2f) telefoni cellulari, esclusi accessori se ceduti separatamente;
2g) rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non.
Per i servizi da soggetti UE, il momento di integrazione del documento per il reverse charge è quello dell’esigibilità dell’iva per come determinato dall’art. 6 del dpr 633/72, che dal 17/03/2012 è quello del completamento del servizio, o pagamento se anticipato.
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