
Lo spesometro relativo alle operazioni 2013 dovrà essere inviato entro il 10 aprile per i contribuenti mensili ed entro il 20 aprile per tutti gli altri.
L'adempimento rimane simile a quanto predisposto per l'anno 2012.
Attenzione però a pianificare lo spesometro 2014.
Ad esempio, i commercianti al minuto, che a richiesta del cliente emettono fattura e annotano l’importo unitamente ai corrispettivi giornalieri (art. 24, comma 2, D.P.R. 633/72),
avranno l’obbligo di comunicazione.
Il provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013, al punto 3.3, dispone che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l’obbligo della comunicazione dell’operazione, così come se fosse stata emessa una fattura.
Necessita quindi richiedere il codice fiscale del cliente.
Tale disposizione, inoltre, specifica che, in sede di prima applicazione dell’adempimento, relativamente alle operazioni avvenute negli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive, per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Dunque, a partire dal 2014 l’emissione della fattura determina l’obbligo di indicare l’operazione nell'elenco clienti.
Attenzione al fatto che il provvedimento pone l’obbligo quando la fattura è emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale.
Questo potrebbe significare che se, oltre alla fattura, viene emesso anche lo scontrino fiscale venga meno l’obbligo di includerla nello spesometro.
Dunque, quando si sceglie di emettere una fattura, in sostituzione di un altro documento fiscale, è necessario comunicare l’operazione, come se l’emissione della fattura fosse stata obbligatoria.
Infatti, un’interpretazione estensiva potrebbe essere quella che la fattura diventa rilevante per le cessioni a privati consumatori, quando non viene emesso lo scontrino fiscale ed essa lo sostituisce.
Se invece il dettagliante emette, comunque, lo scontrino e a richiesta del cliente emette anche la fattura, si potrebbe sfuggire dall'obbligo di includere l’operazione nello spesometro.
A maggior ragione se il pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia.
Si attende al riguardo un chiarimento ufficiale da parte dell’amministrazione, atteso che i commercianti al minuto devono fin da oggi richiedere ai contribuenti privati, che richiedono la fattura, i dati necessari per costruire l’anagrafica nel proprio sistema informatico.
Sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate, quindi, confermasse l’esclusione dell’obbligo di spesometro per le operazioni in cui risultano emessi sia lo scontrino sia la fattura, soprattutto se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori residenti in Italia.
In particolare, quando il cliente è un soggetto non residente che chiede la fattura ai fini del rimborso dell’Iva (articolo 38-quater del D.P.R. 633/72) è necessario ottenere cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio; nonostante, l’inclusione nello spesometro di un soggetto privato non residente in Italia è priva di qualsiasi utilità.
Gli agricoltori minimi e lo spesometro 2013
Un’altra novità che riguarda l’adempimento dell’elenco clienti e fornitori per l’anno 2013, in scadenza nel prossimo mese di aprile, è quella relativa alle imprese agricole esonerate ai fini dell’Iva in quanto nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (obbligo introdotto dal D.L. n. 179/2012).
Si tratta di soggetti, che non hanno alcun obbligo contabile, eccezion fatta per la conservazione delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti e le fatture di acquisto ricevute, numerate progressivamente. Anche in questi casi occorre ricostruire le anagrafiche sia dei soggetti obbligati, che dei loro clienti e fornitori, per poter adempiere alla compilazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori 2013.